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Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12,comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266.

di Redazione

CIRCOLARE N. DAS/V/ 5945/ VOL. DEL 4 GIUGNO 2001 Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui all’art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato istituito ai sensi dell’art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266. La presente circolare regolamenta requisiti e modalità di partecipazione al finanziamento di progetti elaborati da organizzazioni di volontariato, iscritte nei registri regionali di volontariato di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed aventi il fine di far fronte ad emergenze sociali, nonché di favorire l’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE I progetti saranno esaminati e valutati secondo i criteri contenuti nella presente circolare; per il finanziamento di quelli che verranno dichiarati ammissibili verrà utilizzato lo stanziamento di Lire 2.000.000.000 di cui al decreto di ripartizione del Fondo per le politiche sociali del 22.03.2001, registrato alla Corte dei Conti in data 2 maggio 2001, reg. n. 4, foglio n. 345, con il quale è stata ripartita la disponibilità del Fondo per le politiche sociali per l’anno 2001 (legge 27 dicembre 1997, n. 449). Il costo complessivo del progetto per cui si richiede il finanziamento non potrà superare il 10% dell’ammontare complessivo del fondo citato. In caso di progetti complessi, di maggiore importo, ovvero articolati su più fondi di finanziamento, l’organizzazione proponente è tenuta a indicare per quale parte del progetto si richiede il finanziamento, precisandone la destinazione per voce di spesa. Ogni organizzazione di volontariato che presenti un progetto, ai sensi della presente circolare, deve almeno concorrere, nella misura del 30% alla copertura dei costi previsti per la realizzazione del progetto, specificando dettagliatamente le fonti da cui derivano le risorse stesse (ad esempio: quote associative; donazioni; introiti legati all’attività svolta dall’organizzazione proponente; quote di ammortamento delle strutture, dei servizi, delle attrezzature, del personale impegnato nella realizzazione del progetto). Tale specificazione costituisce un requisito essenziale ai fini dell’ammissibilità del progetto al finanziamento, in quanto è un elemento che attesta la concreta capacità dell’organizzazione di sostenere l’impegno economico connesso alla realizzazione del progetto proposto. I compensi previsti per le risorse umane, necessarie alla realizzazione del progetto, non devono superare il 20% dell’ammontare complessivo del costo del progetto (personale retribuito, consulenti, formatori, progettisti, rimborso spese per il personale volontario e così via). Nel caso in cui il progetto sia co-finanziato da enti pubblici e/o da soggetti privati, alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione di questi, firmata dal legale rappresentante, che attesti le modalità di partecipazione al progetto e l’impegno finanziario assunto. Saranno privilegiati i progetti presentati da organizzazioni di volontariato che non hanno in precedenza ottenuto finanziamenti, erogati dal Fondo per il Volontariato. L’Osservatorio Nazionale potrà disporre il finanziamento dei progetti in maniera globale o parziale. A) Soggetti destinatari del finanziamento Possono richiedere i contributi per la realizzazione dei progetti indicati in premessa singole organizzazioni di volontariato, ovvero più organizzazioni di volontariato congiuntamente, a condizione che l’organizzazione proponente e/o eventuali consociate siano legalmente costituite alla data del 1° gennaio 2000 e regolarmente iscritte nei registri regionali del volontariato, di cui all’art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle leggi e delibere regionali e provinciali attuative della legge quadro. In attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della legge n. 266 del 1991, non saranno presi in considerazione: a) progetti attinenti la materia della cooperazione internazionale allo sviluppo, che ricadono nella disciplina della legge n. 49 del 1987; b) progetti attinenti la materia della protezione civile. B) Priorità nella valutazione dei progetti L’Osservatorio Nazionale per il Volontariato darà priorità ai progetti significativamente connotati da una o più delle seguenti caratteristiche: 1. contrasto di forme di disagio di soggetti svantaggiati (anziani, minori, soggetti con scarso livello di reddito, famiglie monoparentali, persone senza fissa dimora, immigrati, profughi e rifugiati, nomadi, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti, portatori di handicap, malati, alcolisti, etc.) e/o creazione/sviluppo di servizi territoriali in grado di contribuire a sostenere i fabbisogni espressi dalle categorie suddette; 2. particolare innovatività, sia per il contesto territoriale di riferimento sia per la tipologia di intervento, e realizzazione di attività caratterizzate da una spiccata valenza sociale; 3. promozione di collaborazione con enti pubblici, soggetti privati, imprese, sindacati; 4. creazione di sinergie e costituzione di reti e collegamenti fra soggetti del volontariato e del terzo settore; 5. promozione di interventi pilota, sperimentali, finalizzati a mettere a punto modelli di intervento che possano essere trasferiti in altri contesti territoriali e/o utilizzati per far fronte ad altri fenomeni di disagio sociale. Saranno privilegiati, inoltre, gli interventi dedicati alle povertà estreme, alle povertà economiche, a favorire l’inclusione di soggetti svantaggiati, in particolare di giovani che vivono in contesti di forte degrado urbano e sociale. Gli elementi indicati nei punti precedenti dovranno essere adeguatamente argomentati nell’ambito della descrizione del progetto. C) Termini e modalità di presentazione delle richieste Le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti di cui alla lettera A dovranno far pervenire entro quarantacinque giorni (farà fede la data del timbro postale) dalla data di pubblicazione della presente circolare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana la richiesta, redatta in carta semplice, in conformità allo schema allegato, che costituisce parte integrante della presente circolare. La richiesta dovrà essere inviata a mezzo raccomandata a: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali – Osservatorio Nazionale per il Volontariato – Ufficio V – Via Veneto n. 56 -00187 Roma. Alla richiesta dovranno essere allegati: a) copia dello Statuto vigente, redatto conformemente con quanto disposto dall’art. 3, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266; b) copia dell’atto costitutivo dell’associazione ovvero autocertificazione a cura del legale rappresentante, da cui risulti la data di costituzione dell’associazione; c) dichiarazione a cura del legale rappresentante da cui risulti l’avvenuta iscrizione nel Registro Generale del Volontariato nella regione ove ha sede l’organizzazione. D) Descrizione del progetto Le richieste di finanziamento dovranno essere composte da una domanda di contributo e da un elaborato progettuale. Ai fini di una loro corretta formulazione si rinvia agli allegati 1 e 2 della presente circolare. In particolare, nella domanda di contributo dovranno essere chiaramente indicati: · il nome dell’organizzazione; · il nome del legale rappresentante; · l’indirizzo ed altri riferimenti della sede; · la tipologia giuridica dell’organizzazione proponente; · l’entità del contributo richiesto; · l’entità del contributo a carico dell’organizzazione che presenta domanda, che non dovrà essere comunque inferiore al 30% del costo previsto dal progetto che si intende realizzare; · il titolo del progetto presentato; · i destinatari a cui è rivolto; · la documentazione allegata. Il formulario di presentazione del progetto, allegato alla presente circolare, dovrà essere compilato seguendo lo schema predisposto, ivi compreso il piano economico a firma del legale rappresentante. E) Motivi di inammissibilità Non verranno prese in considerazione le domande che, oltre ad essere prive dei requisiti fin qui richiesti, risulteranno: · spedite oltre il termine di scadenza; · concernenti richieste generiche di finanziamento, prive di requisiti progettuali o finalizzate all’acquisto ed alla ristrutturazione di immobili; · inoltrate da organizzazioni di volontariato che non abbiano provveduto a presentare all’Osservatorio Nazionale per il Volontariato le relazioni sullo stato di attuazione dei progetti ammessi al finanziamento negli anni precedenti; · finalizzate al finanziamento di progetti già finanziati con questo fondo o con altri fondi; · prive della documentazione prevista dalla presente circolare; · prive della firma del legale rappresentante sulla domanda di contributo e/o sul piano economico. F) Oneri non ammissibili a contributo Non verranno comunque finanziati i seguenti oneri o spese: · gli oneri relativi ad attività promozionali dell’organizzazione proponente; · gli oneri relativi a seminari e convegni collegati con il progetto; · le spese per l’ordinario funzionamento e la gestione dell’organizzazione; · ogni altro tipo di spesa non strettamente finalizzato alla realizzazione del progetto. G) Commissione di valutazione La valutazione dell’ammissibilità al finanziamento verrà compiuta da una Commissione nominata con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale. La Commissione sarà composta da cinque membri, di cui tre scelti fra persone di particolare e comprovata esperienza maturata nell’ambito della valutazione, nel mondo del volontariato e del terzo settore e/o fra docenti universitari in materie afferenti alle politiche sociali; un componente dell’Osservatorio Nazionale per il Volontariato senza diritto di voto ed un componente in rappresentanza dell’Ufficio Volontariato, anch’esso senza diritto di voto. I progetti pervenuti saranno esaminati, in una prima fase preliminare, dalla Commissione per verificare il possesso dei requisiti formali. I progetti che hanno superato tale fase saranno valutati secondo criteri contenuti nella presente circolare e ad insindacabile giudizio della Commissione. La Commissione provvederà alla stesura della graduatoria finale che verrà approvata dall’Osservatorio. H) Progetti ammessi al finanziamento Le organizzazioni di volontariato che abbiano presentato domanda di finanziamento per un progetto che venga dichiarato ammissibile dovranno, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, inviare la seguente documentazione: · composizione attuale dell’organo rappresentativo; · certificato penale e certificato relativo a eventuali carichi pendenti del rappresentante legale dell’organizzazione che presenta la domanda; ovvero dichiarazione sostitutiva in cui il legale rappresentante affermi di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; · bilancio consuntivo 2000; · bilancio preventivo 2001 in caso sia previsto dallo statuto; · codice fiscale dell’organizzazione; · estremi del conto corrente bancario (codice CAB e ABI) o di altra forma di accreditamento della somma concessa. Entro la stessa data tali organizzazioni di volontariato devono comunicare l’effettiva realizzabilità del progetto ammesso al finanziamento. Il mancato invio o l’invio anche parziale della documentazione richiesta entro il termine comporterà la decadenza dal diritto al finanziamento. In entrambi i casi su citati, subentrerà nel diritto al finanziamento, il progetto immediatamente successivo in graduatoria a quelli risultati ammissibili. I) Monitoraggio in itinere L’Osservatorio Nazionale per il Volontariato potrà sottoporre i progetti ammessi al finanziamento a verifiche nel corso della realizzazione, nonché ad una valutazione finale circa il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel progetto. Le organizzazioni di volontariato ammesse al finanziamento sono tenute ad inviare, a partire dalla data di inizio del progetto, che va comunicata, una relazione, con scadenza trimestrale, sullo stato di avanzamento del progetto, e una rendicontazione sulle spese sostenute fino a quel momento. In caso di accertamento di motivi che inducano a ritenere non realizzabile il prosieguo del progetto, o di accertamento di un uso non corretto dei fondi erogati, l’ufficio competente potrà, in qualsiasi momento, disporre l’interruzione del finanziamento e chiedere la restituzione delle somme già versate. J) Modalità di erogazione del finanziamento Il finanziamento verrà ripartito in due fasi: · 80% della somma al momento dell’accettazione da parte dell’organizzazione delle modalità e dei termini previsti per la realizzazione del progetto approvato; · 20% al termine della realizzazione del progetto e a seguito della presentazione di un rapporto finale che esponga dettagliatamente i risultati ottenuti con una specifica dimostrazione delle spese sostenute per l’intero progetto. Il Ministro per la Solidarietà Sociale


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